Art. 1

In vigore dal 28 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 15, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869; Visto l' della legge 14 aprile 1956, n. 307; Visti gli articoli 3 e 4 della legge 8 gennaio 1959, n. 14; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, e stabilita in ragione dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-02;59#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo