Art. 1
In vigore dal 28 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 15, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869;
Visto l' della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 8 gennaio 1959, n. 14;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro, per l'anno 1960, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, e stabilita in ragione dello 0,40 per cento della retribuzione imponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-02;59#art-1