Statuto Istituto di credito dondiario della Regione marchigianaTitolo VI

Art. 30

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;151#art-sid-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana. — Testo vigente | Portale Normativo