Statuto Istituto di credito dondiario della Regione marchigianaTitolo IV

Art. 26

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;151#art-sid-26

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