Art. 2
In vigore dal 23 mar 1960
In corrispondenza dei posti di ruolo organico rimasti vacanti in seguito al passaggio nei ruoli regionali del personale di cui all' sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera per un quinquennio dall'inquadramento dei singoli impiegati negli anzidetti ruoli regionali e sino alla eventuale loro riammissione in servizio alle dipendenze dello Stato se disposta anteriormente alla scadenza di tale termine. L'obbligo dell'accantonamento del posto cessa, altresì, con la risoluzione per volontarie dimissioni del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-20;104#art-2