Art. 2

In vigore dal 23 mar 1960
In corrispondenza dei posti di ruolo organico rimasti vacanti in seguito al passaggio nei ruoli regionali del personale di cui all' sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera per un quinquennio dall'inquadramento dei singoli impiegati negli anzidetti ruoli regionali e sino alla eventuale loro riammissione in servizio alle dipendenze dello Stato se disposta anteriormente alla scadenza di tale termine. L'obbligo dell'accantonamento del posto cessa, altresì, con la risoluzione per volontarie dimissioni del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-20;104#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige relative al passaggio di personale statale nei ruoli della Regione. — Testo vigente | Portale Normativo