Art. 1
In vigore dal 23 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il personale statale di ruolo organico e dei ruoli aggiunti che sia transitato o transiti nei ruoli del personale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può, con domanda motivata, chiedere di rientrare in seno all'Amministrazione statale di provenienza a norma dell'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il personale che presenti la domanda entro un quinquennio dalla data dell'inquadramento nei ruoli regionali può, sentita la Regione, essere riammesso in servizio indipendentemente dalla vacanza del posto. In tal caso il personale è ricollocato nel ruolo statale e nella stessa qualifica cui apparteneva all'atto del passaggio nei ruoli regionali con l'attribuzione dell'anzianità complessiva maturata in base anche al servizio nei ruoli regionali.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di risoluzione, per volontarie dimissioni, del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-20;104#art-1