Art. 2
In vigore dal 2 nov 1961
Le scuole di magistero professionale per la donna di cui all' cesseranno gradualmente il loro funzionamento a decorrere dal 1 ottobre 1960.
Dalla stessa data cesseranno gradualmente di funzionare anche le scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero di cui al precedente comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-18;1987#art-2