Art. 1
In vigore dal 2 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;
Ritenuta l'opportunità di operare la formale trasformazione in Istituti tecnici femminili delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili già da vari anni funzionanti - in via sperimentale - come istituti tecnici femminili;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1960 le sottoelencate scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili sono trasformate in Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale:
1) Cortona;
2) Cosenza;
3) Firenze;
4) Forlì;
5) L'Aquila;
6) Macerata;
7) Mantova;
8) Milano;
9) Napoli;
10) Padova;
11) Pisa;
12) Roma "Margherita di Savoia";
13) Roma e Maria Pia;
14) Roma "Principessa di Piemonte";
15) Siena;
16) Taranto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-18;1987#art-1