Art. 1

In vigore dal 28 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, n. 1066; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1956, negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il numero dei posti di ruolo di segretario è aumentato da 737 a 775 ed il numero dei posti di ruolo di applicato di segreteria è aumentato da 1792 a 1804.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1393#art-1

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