Art. 1
1 / 2In vigore dal 28 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, n. 1066;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1956, negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il numero dei posti di ruolo di segretario è aumentato da 737 a 775 ed il numero dei posti di ruolo di applicato di segreteria è aumentato da 1792 a 1804.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1393#art-1