Art. 1

In vigore dal 5 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cooperazione tra l'Italia e il Brasile nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare con scambi di Note, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XI dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 205. - VILLA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e il Brasile nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare e scambi di Note, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958. — Testo vigente | Portale Normativo