Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cooperazione tra l'Italia e il Brasile nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare con scambi di Note, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XI dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 205. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1386#art-1