AllegatoCapo III

Art. 130

In vigore dal 1 gen 1972
Per ogni atto di protesto cambiarlo è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente: a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque; b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto è ridotto alla metà.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-130

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Art. 130 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo