Allegato›Capo III
Art. 130
62 / 189In vigore dal 1 gen 1972
Per ogni atto di protesto cambiarlo è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto è ridotto alla metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-130