StatutoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 8 lug 1960
Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) di un rappresentante della provincia di Torino; c) di un rappresentante del comune di Torino; d) di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino; e) di un rappresentante dell'Università degli studi di Torino; f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; g) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.); h) di un rappresentante della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale di educazione fisica; i) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti; l) del coordinatore tecnico dell'istituto: m) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a so venire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire; n) del segretario amministrativo dell'istituto, che funge da segretario del Consiglio stesso. Le designazioni sono fatte dagli enti competenti. Tutti i membri durano in carico un triennio e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-7

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