Statuto›Titolo II
Art. 7
7 / 53In vigore dal 8 lug 1960
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) di un rappresentante della provincia di Torino;
c) di un rappresentante del comune di Torino;
d) di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino;
e) di un rappresentante dell'Università degli studi di Torino;
f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
g) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.);
h) di un rappresentante della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale di educazione fisica;
i) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
l) del coordinatore tecnico dell'istituto:
m) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a so venire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire;
n) del segretario amministrativo dell'istituto, che funge da segretario del Consiglio stesso.
Le designazioni sono fatte dagli enti competenti.
Tutti i membri durano in carico un triennio e sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-7