Statuto›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 8 lug 1960
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.
Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-15