StatutoTitolo II

Art. 13

In vigore dal 8 lug 1960
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il coordinatore tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell' del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto; g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli Insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative, a norma dell'; h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico. Al coordinatore tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'Istituto una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-13

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Art. 13 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo