Art. 3
In vigore dal 8 lug 1960
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato, a norma degli della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-rd-3