Art. 2

In vigore dal 1 feb 1960
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 83. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-09;1230#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Adeguamento delle piante organiche degli uffici giudiziari, del Ministero, nonche' del contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche dei cancellieri e segretari giudiziari, di cui alla tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 60. — Testo vigente | Portale Normativo