Art. 1
In vigore dal 1 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli , secondo comma, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, e 1 della legge 30 luglio 1959, n. 680, con i quali, in relazione alla modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il Governo è stato delegato ad adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 60;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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Le piante organiche per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto agli uffici giudiziari, al servizio ispettivo nelle cancellerie delle preture, al Ministero e al Consiglio superiore della magistratura, sono stabilite dalle tabelle A, B, C, D, E e F allegate al presente decreto, visitate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-09;1230#art-1