Statuto›Titolo IV
Art. 36
In vigore dal 1 nov 1963
Gli istituti della Facoltà di Farmacia sono:
1) istituto di Chimica farmaceutica e Chimica organica;
2) istituto di Farmacologia e Tecnica farmaceutica;
3) istituto di Igiene e Microbiologia.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 agosto 1963, n. 1349 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 36. - L'Istituto di farmacologia e tecnica farmaceutica, annesso alla Facolta' di farmacia, cambia denominazione in "Istituto di farmacologia, farmacognosia e tecnica farmaceutica"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-36