Art. 1

In vigore dal 17 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2250 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 254; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme dello statuto dell'Università di Camerino risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 novembre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 225. - VILLA
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