Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta

Art. 41

Franco, ubicazione degli organi di scarico

In vigore dal 8 apr 1960
Il franco rispetto al livello di massimo invaso non dovrà essere inferiore all'altezza della semionda presumibile nel lago aumentata di m. 1,5. Le opere di scarico e di presa dovranno di regola essere disposte fuori dello sbarramento. Potrà tuttavia consentirsi che esse siano ubicate nel corpo della diga quando sia assicurata con adatte disposizioni, da approvarsi caso per caso, la tenuta al contatto con la parte impermeabile dello sbarramento (nucleo, schermo o manto). Gli scarichi di superficie saranno preferibilmente a soglia fissa. Qualora si adottassero organi mobili, essi dovranno essere dei tipi più semplici e di sicuro funzionamento, e frazionati in più elementi indipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-41

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Franco, ubicazione degli organi di scarico (Art. 41 Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.) — Testo vigente | Portale Normativo