Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
Art. 25
Azioni sismiche
In vigore dal 8 apr 1960
Nelle località dichiarate sismiche di prima o seconda categoria ai sensi delle leggi vigenti, la costruzione di sbarramenti murari è consentita soltanto quando la roccia di imposta presenti caratteristiche meccaniche sufficientemente uniformi oltre ai requisiti prescritti dall'.
Nelle località sismiche di prima categoria gli sbarramenti saranno calcolati tenendo conto, in aggiunta alle azioni statiche del peso e dell'acqua, delle corrispondenti azioni dinamiche, le quali, in via semplificativa, potranno essere equiparate:
a) per quanto riguarda l'inerzia della struttura muraria:
1) per scosse sussultorie, ad un aumento e una diminuzione del peso proprio non minori del 20%;
2) per scosse ondulatorie, a forze orizzontali, agenti in qualunque senso non minori del 10% del peso proprio delle singole parti;
b) per quanto riguarda l'inerzia dell'acqua, ad una pressione uniformemente distribuita sul paramento non minore del 5% di quella idrostatica al piede.
Le predette forze addizionali potranno essere ridotte alla metà per le zone sismiche di seconda categoria.
Nelle dighe di calcestruzzo armato gli sforzi di trazione complessivi, ottenuti tenendo conto anche delle forze addizionali sopraindicate potranno affidarsi all'armatura metallica, omettendo la verifica degli sforzi concomitanti nel calcestruzzo che avvolge detta armatura.
Per aree riconosciute terremotate in base alla loro storia sismica, anche se appartenenti a Comuni non compresi nell'elenco allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, numero 2105 e successivi, potrà essere fatto obbligo ai progettisti di osservare le norme precedenti ed in tal caso l'area sarà riportata alla prima o alla seconda categoria in base all'entità e alla frequenza dei sismi che vi si sono verificati. Qualora le caratteristiche geologiche della località dello sbarramento si presentino in modo particolarmente favorevole potranno essere adottate azioni dinamiche ridotte rispetto a quelle prescritte nei precedenti commi, anche se la località ricade in Comuni iscritti alla prima o seconda categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-25