Regolamento progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta›Parte SECONDA
Art. 21
Definizioni
In vigore dal 8 apr 1960
Altezza dello sbarramento: dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più basso della superficie di fondazione, escluse eventuali sottostrutture di tenuta.
Livello di massimo invaso: quota massima cui può giungere l'acqua nel serbatoio per l'evento di piena eccezionale previsto.
Altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte.
Franco: dislivello tra la quota del piano di coronamento dello sbarramento e quella del massimo invaso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1363#art-rpc-21