Statuto della libera Università degli studi di Lecce

Art. 44

In vigore dal 25 giu 1960
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami. Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari. Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami; e in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari. Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiani, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera, nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-44

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Art. 44 Istituzione in Lecce di una libera Universita'. — Testo vigente | Portale Normativo