Statuto della libera Università degli studi di Lecce
Art. 44
22 / 99In vigore dal 25 giu 1960
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami.
Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari.
Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami; e in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari.
Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiani, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera, nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-44