Statuto della libera Università degli studi di Lecce
Art. 21
In vigore dal 25 giu 1960
Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.
La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facoltà.
In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-21