Art. 21
Statuto della libera Università degli studi di Lecce

Art. 21

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In vigore dal 25 giu 1960
Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire. La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facoltà. In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-21