Art. 3
In vigore dal 13 gen 1960
Qualora in convezione non si rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-06;1099#art-3