Art. 1
In vigore dal 13 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 29 maggio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-06;1099#art-1