Art. 2
In vigore dal 8 lug 1960
È approvato l'unito regolamento interno della "Scuola di sanità militare marittima", che sostituisce quello approvato con regio decreto 5 marzo 1914, n. 530.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-03;1428#art-2