Art. 2

In vigore dal 8 lug 1960
È approvato l'unito regolamento interno della "Scuola di sanità militare marittima", che sostituisce quello approvato con regio decreto 5 marzo 1914, n. 530. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1959 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 76. - VILLA
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Art. 2 Sede della "Scuola di sanita' militare marittima" e approvazione di un nuovo regolamento interno della Scuola stessa. — Testo vigente | Portale Normativo