Art. 1
In vigore dal 8 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 7 settembre 1910, n. 711, concernente istituzione a Napoli della Scuola di sanità militare marittima, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La sede della "Scuola di sanità militare marittima" istituita con regio decreto 7 settembre 1910, n. 711, è stabilita a Livorno, presso l'Accademia navale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-03;1428#art-1