Art. 1

In vigore dal 4 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Acqualagna (provincia di Pesaro-Urbino) in data 12 dicembre 1958, n. 47, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora indicata "Osteria del Furlo" sia attribuita la denominazione di "Furlo"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino in data 16 febbraio 1959, n. 129416/14, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: È attribuita la denominazione di "Furlo" alla frazione del comune di Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, ora indicata con il nome di "Osteria del Furlo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1959 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 32. - VILLA
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Art. 1 Attribuzione della denominazione "Furlo" alla frazione del comune di Acqualagna (Pesaro-Urbino), ora indicata con il nome di "Osteria del Furlo" . — Testo vigente | Portale Normativo