Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 dic 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Acqualagna (provincia di Pesaro-Urbino) in data 12 dicembre 1958, n. 47, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora indicata "Osteria del Furlo" sia attribuita la denominazione di "Furlo";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino in data 16 febbraio 1959, n. 129416/14, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
È attribuita la denominazione di "Furlo" alla frazione del comune di Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, ora indicata con il nome di "Osteria del Furlo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1959
GRONCHI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 32. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-14;953#art-1