Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
Art. 4
In vigore dal 28 nov 1959
L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art.1 mediante i contributi degli iscritti previsti dall' del decreto legislativo citato nell' e mediante gli altri proventi indicati nell' del presente statuto.
L'Ente può assumere, inoltre, le gestioni di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-09-02;931#art-sde-4