Statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Art. 4

In vigore dal 28 nov 1959
L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati nell'art.1 mediante i contributi degli iscritti previsti dall' del decreto legislativo citato nell' e mediante gli altri proventi indicati nell' del presente statuto. L'Ente può assumere, inoltre, le gestioni di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Art. 4 Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. — Testo vigente | Portale Normativo