Art. 2

In vigore dal 15 lug 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per: esperto coltivatore (n. 2 sezioni); 2) scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per: meccanico agrario; 3) scuola professionale per l'olivicoltura e l'oleificio, con sezioni per: olivicoltore-frantoiano (n. 2 sezioni); 4) scuola professionale per l'economia montana, con sezione per: boscaiolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1437#art-2

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