Art. 1
In vigore dal 15 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per, la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
A decorrere dal 1 ottobre 1959 è istituita in Città di Castello (Perugia) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.
A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria statale di Città di Castello è soppressa. La Scuola secondaria di avviamento professionale agrario, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa allo Istituto professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1437#art-1