Art. 9
In vigore dal 7 lug 1960
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; organizzazione turistica; igiene; merceologia, pratica commerciale, enologia; materie professionali; lingue straniere; dattilografia; stenografia; geografia; religione; educazione tisica.
È inoltre obbligatoria per il settore turistico, la frequenza di un corso annuale di conferenze su argomenti vari interessanti il turismo o problemi di attualità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1427#art-9