Art. 9

In vigore dal 7 lug 1960
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; organizzazione turistica; igiene; merceologia, pratica commerciale, enologia; materie professionali; lingue straniere; dattilografia; stenografia; geografia; religione; educazione tisica. È inoltre obbligatoria per il settore turistico, la frequenza di un corso annuale di conferenze su argomenti vari interessanti il turismo o problemi di attualità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1427#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo