Art. 2

In vigore dal 7 lug 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'organizzazione turistica e alberghiera. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali: A) per il settore turistico: 1) scuola professionale per gli addetti ai servizi amministrativi delle agenzie di viaggio e degli Enti pubblici del turismo, con una sezione; 2) scuola professionale per gli addetti agli uffici turistici, con una sezione. B) per il settore alberghiero: 1) scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per: addetto ai servizi alberghieri di cucina; 2) scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per: addetto ai servizi alberghieri di sala e bar; 3) scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per: addetto alla portineria di albergo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1427#art-2

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