Art. 2
In vigore dal 7 lug 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'organizzazione turistica e alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali:
A) per il settore turistico:
1) scuola professionale per gli addetti ai servizi amministrativi delle agenzie di viaggio e degli Enti pubblici del turismo, con una sezione;
2) scuola professionale per gli addetti agli uffici turistici, con una sezione.
B) per il settore alberghiero:
1) scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina;
2) scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar;
3) scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
addetto alla portineria di albergo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1427#art-2