Art. 9
In vigore dal 7 lug 1960
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; organizzazione turistica; igiene; pratica commerciale, merceologia, enologia; lingue straniere; dattilografia; religione; educazione fisica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1426#art-9