Art. 2
In vigore dal 7 lug 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore dell'industria alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per: addetto ai servizi alberghieri, di cucina;
2) scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
addetto al servizi alberghieri di sala e bar;
3) scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
addetto alla portineria di albergo;
4) scuola professionale per i servizi di segreteria e amministrazione, con sezione per:
addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1426#art-2