Art. 4

In vigore dal 24 giu 1960
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, a favore dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Potenza viene fissato in L. 40.360.000.
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Art. 4 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, concernente l'istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Potenza. — Testo vigente | Portale Normativo