Art. 2
In vigore dal 24 giu 1960
L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, è modificato come segue:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (n. 2 sezioni);
meccanico riparatore di automezzi;
2) Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b. t.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1407#art-2