Art. 3

In vigore dal 12 gen 1961
All'istituzione ed al mantenimento degli Istituti d'arte e delle Scuole d'arte, di cui agli , provvede lo Stato, nella misura dei tre quarti della spesa totale. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto. I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione, nonché al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il funzionamento dei laboratori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1°agosto 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI - SEGNI Visto, ti Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 109. - VILLA
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