Art. 3
In vigore dal 12 gen 1961
All'istituzione ed al mantenimento degli Istituti d'arte e delle Scuole d'arte, di cui agli , provvede lo Stato, nella misura dei tre quarti della spesa totale. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto.
I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione, nonché al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il funzionamento dei laboratori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1°agosto 1959
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI - SEGNI
Visto, ti Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 109. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;1468#art-3