Art. 1

In vigore dal 12 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, concernente la classificazione dei regi Istituti e delle regie Scuole d'arte; Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, concernente l'aggiornamento della legislazione relativa all'istituzione artistica ed alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico; Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione delle Scuole d'arte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1959, sono istituiti i seguenti Istituti d'arte e le seguenti Scuole d'arte di 2° grado: A) Istituti d'arte: Ascoli Piceno - Sezioni: arti grafiche; arte del legno; fotografia artistica. Ravenna - Sezione: arte del mosaico. B) Scuole d'arte di 2° grado: Calitri - Sezioni: arte della ceramica; arte del legno; arte del merletto e del ricamo. Fermo - Sezioni: arte della ceramica; arte dei metalli. Forli - Sezioni: decorazione pittorica; arte del tessile. Guidizzolo - Sezioni: decorazione pittorica; arte del legno. Sono approvate le piante organiche relative ai sopramenzionati Istituti d'arte e Scuole d'arte, di cui alle sei tabelle annesse al presente decreto e che ne formano parte integrante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;1468#art-1

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