Art. 4
In vigore dal 18 ago 1960
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1959
GRONCHI
MEDICI - SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla corte dei conti, addì 1 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1444#art-4