Art. 1

In vigore dal 18 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Con decorrenza 1 ottobre 1959 sono istituiti i seguenti indirizzi specializzati: a) per radiotecnici presso l'Istituto tecnico industriale di Pisa. b) per elettricisti presso l'Istituto tecnico industriale di Terni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1444#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo