Art. 1
In vigore dal 18 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Con decorrenza 1 ottobre 1959 sono istituiti i seguenti indirizzi specializzati:
a) per radiotecnici presso l'Istituto tecnico industriale di Pisa.
b) per elettricisti presso l'Istituto tecnico industriale di Terni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1444#art-1