Art. 3
In vigore dal 19 giu 1960
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati, c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini di corsi preparatori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1399#art-3