Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 giu 1960
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati, c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini di corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1399#art-3